La disciplina dei metalli preziosi.

17.03.2018 10:58

La disciplina dei metalli preziosi.

 

Norme nazionali D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251 D.P.C.M. 06 Luglio 1999 D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 150

 La disciplina dei titoli e dei marchi preziosi è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 22/05/ 1999 e nel regolamento attuativo adottato con DPR 30/05/2002 n. 150. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione (art. 4, D.Lgs. 251/99).

Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adottando tale sistema lo Stato affida in gestione fiduciaria il marchio di garanzia al produttore, il quale assume la piena responsabilità sull’ esattezza del contenuto dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confronti dell’ acquirente che della collettività. Nella maggior parte dei Paesi UE i titoli degli oggetti vengono garantiti dagli Assay Office.

 Le Camere di Commercio sono state delegate dallo Stato a vigilare sul rispetto delle norme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosi attraverso ispezioni, prelievi di campioni e saggi. La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso siano posti in commercio (art. 4.4, DPR 150/02). Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso sono considerati pronti per la vendita quando recano il marchio ed il titolo ed hanno ultimato il ciclo produttivo o quando lasciano la sede del fabbricante - importatore - commerciante per essere consegnati all’ acquirente. Marchio di identificazione: impronta poligonale recante all’ interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all’azienda e la sigla della provincia in cui l’ azienda ha la propria sede legale. Individua il produttore responsabile dell’ oggetto Titolo: rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed il peso del complesso dei metalli componenti la lega Materie prime: le materie prime sono esclusivamente metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

  • i lingotti - i pani - le verghe - i bottoni - i granuli - i prodotti ricavati da fusione - i laminati e i trafilati in barre, lamine, fili e ogni altro prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione - i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, che pur presentando una struttura finita o semifinita non possono essere direttamente utilizzati ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che ne opera il montaggio - le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature ad argento destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi Il D.Lgs. 251/99 riconosce e disciplina i seguenti metalli preziosi:
  •  PLATINO (Pt)
  • PALLADIO (Pd)
  •  ORO (Au)
  •  ARGENTO (Ag)
  •  Altri metalli come ad esempio il Rodio o il Rutenio, sebbene molto costosi e quindi preziosi per gli operatori, non sono invece considerati dalla legge italiana metalli preziosi.

Contatti

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Orari: dalle 9 alle 12,30 del mattino. Dalle 15,30 alle 19, 30 della sera. Chiuso tutto Lunedì.
In centro, nei pressi della Cattedrale di Adria. Parcheggio dietro la Cattedrale (disco orario 3 ore, sempre posto).



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